Secondo quanto disposto dall’art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.vo n. 33/2013 e dalla delibera ANAC 1309/2016

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990) “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/1990 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 per:

  1. ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
  2. avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
  3. sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
  4. acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  5. conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
  6. conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/1992):

  • Accesso informale

Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.

  • Accesso formale

L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite pec o raccomandata A/R alla sede istituzionale.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.

Il Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).

I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. DPR 352/1992 art 4 comma 3).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.

ACCESSO CIVICO

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, prevede il diritto, per qualsiasi cittadino, di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati sui siti istituzionali.

L’accesso civico deve essere utilizzato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza degli uffici nei soli casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet.

La richiesta di accesso civico va presentata compilando il modulo disponibile on line al Responsabile della trasparenza. La richiesta può essere trasmessa per via telematica, secondo l’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, che richiama le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda è ammissibile.

Nei casi di trasmissione per via telematica – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).

La richiesta potrà essere spedita ad uno dei seguenti indirizzi mail:

Indirizzo postale:

  • Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia

Via Ospedale 10 – 95015 Linguaglossa (CT)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA)

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA- Freedom of Information Act) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2 d.lgs. n.33/2013).

L’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile qui sotto un modulo (in formato PDF) da compilare e firmare.

La richiesta può essere trasmessa per via telematica, secondo l’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, che richiama le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda è ammissibile.

Nei casi di trasmissione per via telematica – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).

La richiesta potrà essere spedita ad uno dei seguenti indirizzi mail:

Indirizzo postale:

  • Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia

Via Ospedale 10 – 95015 Linguaglossa (CT)

La richiesta verrà inoltrata agli uffici competenti a trattarla, a seconda della materia di riferimento. Gli uffici competenti sono quelli che detengono i documenti, le informazioni e i dati richiesti. L’organizzazione degli uffici del Collegio e le loro competenze sono dettagliati al seguente link: https://www.guidealpinevulcanologichesicilia.it/organigramma.php .

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal responsabile della prevenzione della trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, la domanda di riesame dovrà essere presentata all’attenzione del Presidente, all’indirizzo segreteria@guidealpinevulcanologichesicilia.it 

La decisione dell’Amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

MODULIPDF
Modulo – Accesso civico semplice(pdf)
Modulo – Accesso civico generalizzato(pdf)
Domanda di riesame – Accesso civico generalizzato(pdf)
REGISTRI DEGLI ACCESSI PDF
Registro richieste di Accesso civico generalizzato FOIA – anno(pdf)
Registro richieste di Accesso civico obbligatorio – scheda sintetica – anno(pdf)